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Licenza di porto di arma lunga per il tiro a volo
Questo tipo di licenza, rilasciata dal Questore, è comunemente detta per uso sportivo e permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno. In particolare, per il tiro a segno è necessario iscriversi presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale o presso un’associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI. La licenza di porto di fucile con canna ad anima liscia per il tiro a volo autorizza il titolare al porto delle sole armi idonee all’esercizio della specifica attività di tiro. La licenza ha una validità di 5 anni.
Rilascio
Il acquisto_porto_trasporto_armi_sportive_collezione.pdf (pdf 43 KB) di presentazione della richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere così consegnato
direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta;
per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna.
Alla richiesta si deve allegare:
due contrassegni telematici da euro 16,00, da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
la ricevuta di versamento di euro 1,27 per il costo del libretto valido 5 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei 5 anni, richiedendo all’Ufficio presso il quale si intende inoltrare la richiesta ( Polizia- Carabinieri) gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,50 per la versione bilingue);
due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (questa documentazione non deve essere stata ottenuta da più di 10 anni) ;
una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
le generalità delle persone conviventi;
di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge n. 230 dell’8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.
Rilascio
Questa licenza si rinnova alla scadenza del 5° anno. Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione relativa all’idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” oppure l’istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all’Ufficio Nazionale per il servizio civile.